Requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
Le seguenti disposizioni hanno validità a partire dal 1° gennaio 2008, salvo ove diversamente specificato e riguardano i requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o
ristrutturazione e di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione
dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, si procede, in sede progettuale:
| a) |
alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, EPH, ed alla verifica che lo
stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella Tabelle A.1 – A.2 di cui all’Allegato A, a seconda della
classe dell’edificio, in funzione della zona climatica in cui esso è situato e del suo rapporto di forma; |
| b) |
al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al
valore limite calcolato secondo quanto previsto al punto A.3 di cui all’Allegato A. |
4.2 Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio a cui
l’impianto è asservito, si procede, in sede progettuale, alla verifica che la trasmittanza termica non superi i valori fissati nella
Tabella A.3 di cui all’Allegato A, in funzione della fascia climatica di riferimento.
Il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il
rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici”, deve essere inferiore a 0,8 W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite
deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. Per tutte le chiusure trasparenti comprensive di infissi che delimitano verso
l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il valore limite della trasmittanza termica (U) deve
essere inferiore a 2,8 W/m2K.
Per le strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume a temperatura
controllata verso l’esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, il valore della trasmittanza termica (U) deve
essere inferiore a quello riportato nella Tabella A.3 di cui all’Allegato A. Qualora il ponte termico della strutture opache non
risultasse corretto o nel caso in cui la progettazione dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori
limite della trasmittanza termica riportati nella Tabella A.3 di cui all’Allegato A devono essere rispettati dalla trasmittanza
termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero previste aree limitate
oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti), devono essere rispettati i limiti riportati nella Tabella A.3
di cui all’Allegato A, con riferimento alla superficie totale di calcolo.
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo, i valori di trasmittanza termica, da confrontare con i valori riportati nella Tabella
A.3 di cui all’Allegato A, sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno.
Nei casi di cui al precedente paragrafo, le verifiche previste possono essere omesse qualora si proceda alla verifica che il
valore di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, EPH, sia inferiore ai valori limite che
sono riportati nelle Tabelle A.1 – A.2 di cui all’Allegato A.
Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria dell’involucro e ampliamenti volumetrici, fatta
eccezione per quanto già previsto, occorre verificare, limitatamente alle strutture edilizie oggetto di intervento, il rispetto di
quanto indicato al secondo paragrafo, considerando un margine di tolleranza pari al 30% dei valori limite di trasmittanza
termica delle strutture opache che delimitano l’edificio verso l’esterno.
Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al
calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore
limite riportato al punto A.3 di cui all’Allegato A. Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali
a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all’Allegato B sia l’attestato di certificazione energetica di
cui all’Allegato C sia una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto, nella quale si individuano gli interventi utili alla
riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe energetica
dell’edificio.
In caso di installazione di impianti termici individuali, anche a seguito di decisione condominiale di dismissione
dell’impianto termico centralizzato o di decisione autonoma dei singoli, l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione
energetica di cui all’Allegato C e la diagnosi energetica alla relazione tecnica di cui all’Allegato B, come sopra specificato, si
applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da
installare nell’edificio o dalla potenza nominale dell’impianto termico preesistente, se superiore.
Nel caso della semplice sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso
razionale dell’energia, incluse quelle di cui al precedente paragrafo, qualora coesistano le seguenti condizioni:
| a) |
i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100%
della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato secondo la formula:
ηtu = (90 + 2 log Pn ) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn
maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; |
| b) |
le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile, in condizioni nominali, riferito all’energia
primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato secondo la formula:
ηtu = (90 + 3 log Pn ) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica per le
pompe di calore elettriche è fatta utilizzando 0,36 When. elettrica / When. primaria come fattore di conversione tra energia
elettrica e energia primaria, mentre per le pompe di calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari ad 1; |
| c) |
siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico,
opportunamente documentata nell’apposita relazione di cui all’Allegato B, almeno una centralina di termoregolazione
programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione, possano godere, a
differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solare o comunque gratuiti. La centralina di
termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti
all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o
ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso la centralina:
| i) |
nel caso di impianti termici centralizzati, deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna,
supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la
regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore; |
| ii) |
nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari, deve consentire la programmazione e la regolazione della
temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore; |
|
| d) |
nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del 10% rispetto al valore
preesistente, l’aumento di potenza deve essere motivato attraverso la verifica dimensionale dell’impianto di
riscaldamento, opportunamente documentata nell’apposita relazione di cui all’Allegato B; |
| e) |
nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura
del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti
minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione
della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la
ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; |
| f) |
nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, non è richiesta la
relazione di cui all’Allegato B, a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della
legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.. In tal caso, a quest’ultimo documento dovrà essere allegata una relazione tecnica che
attesti i motivi della deroga dalle disposizioni di cui ai precedenti punti c) e d). |
Qualora, nella sostituzione del generatore di calore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del
precedente paragrafo, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l’evacuazione dei prodotti della
combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o Regolamenti
locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all’articolo 2, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al precedente punto 4.5 può comunque applicarsi, provvedendo:
| a) |
all’installazione di generatori di calore che abbiano rendimento termico utile, a carico parziale pari al 30% della potenza
termica utile nominale, maggiore o uguale a:
( ) tu (30%) η = 85 + 3⋅ log n P %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del
singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW; |
| b) |
alla redazione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del precedente punto 4.6, da
allegare alla relazione tecnica di cui all’Allegato B o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990,
n. 46 e s.m.i, correlata all’intervento, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare inferiore ai 35 kW. |
Ad eccezione degli edifici appartenenti alle categorie E.6 ed E.8, il progettista, nel caso di edifici di nuova costruzione,
demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione degli elementi edilizi
costituenti l’involucro e nel caso di ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova
porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente:
| a) |
valuta e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di
calore per irraggiamento solare, integrando le informazioni; |
| b) |
verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della Zona F, per le località ove il valore medio mensile dell’irradianza sul
piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore a 290 W/m2, che il valore della massa
superficiale Ms delle pareti opache verticali, orizzontali e inclinate sia superiore a 230 kg/m2. Gli effetti positivi che si
ottengono rispettando i valori di massa superficiale delle pareti opache previsti possono essere raggiunti, in alternativa, con
l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degliambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso, deve essere prodotta una adeguata
documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’efficacia rispetto alle predette disposizioni; |
| c) |
utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione
naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, può prevedere l’impiego di sistemi di ventilazione
meccanica nel rispetto del comma 13, articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto1993, n. 412;
Documentazioni e valutazioni dovranno comunque essere integrate nella relazione tecnica di cui all’Allegato B. |
Per immobili di superficie utile superiore a 1000 m2, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, e per la categoria E.1,
limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, nel caso di edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione
in manutenzione straordinaria, interventi di ristrutturazione edilizia e nel caso di ampliamenti volumetrici, sempre che il
volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20 % di quello esistente, è obbligatoria
la presenza di sistemi schermanti esterni.
Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizioni
uniformi, al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.
L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del Decreto
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i., e deve comunque essere tecnicamente compatibile con
l’eventuale sistema di contabilizzazione.
A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in
occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di
produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la
produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli
edifici situati nei centri storici.
Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari oppure esistano condizioni tali
da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia solare, le prescrizioni di cui al precedente paragrafo possono essere
omesse. L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B.
A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici o privati e
in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatoria la predisposizione delle opere e
degli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una
distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori. |