Certificazione energetica edifici
Con la nostra struttura formata da ingegneri (tra cui ingegneri edili junior, senior e "dominus") qualificati ed abilitati, siamo in grado di adempiere alla certificazione energetica degli edifici in modo rapido, puntuale e professionale. Siamo in grado di adempiere dal singolo appartamento fino a palazzi e centri commerciali.
L'attestato di certificazione energetica (certificazione energetica edifici) comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato in merito alla certificazione energetica dell'edificio è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
La certificazione energetica degli edifici dovrebbe migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato immobiliare, fornendo ai potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva della prestazione energetica dell'immobile. In un panorama che racchiude la progettazione di nuovi edifici ad elevata prestazione e la ristrutturazione, risulta evidente che la certificazione energetica degli edifici porterà effetti positivi sul valore di mercato degli immobili, incentivando la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.
Più in particolare, gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la denuncia di inizio attività o la domanda
finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie
disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori,
dell’attestato di certificazione energetica (certificazione energetica edifici), redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C. Con la stessa decorrenza, con
onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a
temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di
attestato di certificazione energetica:
| a) |
limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati; |
| b) |
all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente. |
Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto 6.1, sono soggetti all’obbligo
della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale:
| a) |
a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile.
Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici
autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità; |
| b) |
a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; |
| c) |
a decorrere dal 1° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare
interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il
legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione
competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima; |
| d) |
a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; |
| e) |
a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari; |
| f) |
a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare. |
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica
deve essere allegato, in originale o in copia autenticata, all’atto di trasferimento a titolo oneroso.
Nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica,
l’attestato stesso deve essere consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all’originale in suo
possesso. A partire dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari, l’attestato di
certificazione energetica deve essere obbligatoriamente consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata
conforme all’originale in suo possesso. |