Certificazione energetica edifici

certificazione energetica edifici ambito di applicazione Vantaggi fiscali

Procedura per la certificazione energetica degli edifici per i quali è richiesto il titolo abilitativo

Ai fini della compilazione della relazione tecnica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, il progettista provvede ad effettuare i calcoli necessari per mezzo della procedura di calcolo opportuna e ne produce una relazione tecnica.

Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il Comune, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, la relazione di cui al precedente punto, in forma cartacea e in forma digitale.

Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto certificatore l’incarico di compilare l’attestato di certificazione energetica.

Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, nel caso di varianti al titolo abilitativo che alterino le prestazioni energetiche dell’edificio, deposita presso il Comune, in forma cartacea e in forma digitale, unitamente alla denuncia di inizio attività, la relazione di cui al primo paragrafo, aggiornata secondo le varianti introdotte.

Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e l’attestato di certificazione energetica redatto dal Soggetto certificatore, corredato da un’autodichiarazione in cui lo stesso certificatore, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dichiari di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste. In assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.

Il Comune, a seguito del deposito dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio e contestualmente al rilascio del certificato di agibilità o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art.5 della l.r. 1/2007, provvede a consegnare al proprietario dell’edificio o a chi ne ha titolo una copia dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio appositamente vidimato e, qualora sia prevista, la targa energetica.

Il Comune provvede ad inviare all’Organismo regionale di accreditamento, in forma digitale, una copia dell’attestato di
certificazione energetica.

Il rilascio da parte del Comune del certificato e della rispettiva targa energetica è subordinato al rimborso delle spese di gestione delle attività connesse al sistema di certificazione, comprensive della quota di competenza dell’Organismo regionale di Accreditamento, fissata in € 5,00 per l’attestato di certificazione energetica e in € 10,00 per la targa energetica.

(il presente articolo è stato tratto da un bollettino della Regione Lombardia pertanto è necessario verificare la procedura per la propria regione di competenza)

 
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